Statuto dell’Associazione

Art. 1) Costituzione. Scopo

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE MONTARSOLO” (di seguito detta, ai fini del presente statuto, semplicemente “Associazione”). L’Associazione è regolata a norma del titolo I, cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L’Associazione è un’istituzione apolitica, non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di favorire: la promozione della conoscenza e la diffusione dell’opera di Carlo Montarsolo; la cura e la valorizzazione in forma diretta ed indiretta della memoria artistica di Carlo Montarsolo, attraverso la divulgazione, l’archiviazione e l’autenticazione delle sue opere; l’attività di ricerca e pubblicistica, nonché lo svolgimento di iniziative culturali quali mostre, iniziative, convegni e seminari in Italia e all’estero; Lo svolgimento di attività educative e didattiche, anche in collaborazione con università e scuole di ogni ordine e grado. Tali attività l’Associazione svolge anche in collaborazione con enti e fondazioni, pubblici o privati, aventi finalità analoghe e con le organizzazioni nazionali ed internazionali dell’arte e della cultura.

Art. 2) Attività strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro: a) effettuare in proprio od affidare a collaboratori esterni o istituti, le ricerche e gli studi; b) promuovere e organizzare mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico; c) istituire premi e borse di studio; d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità principali.

Art. 3) Soci benemeriti, Soci sostenitori, Soci onorari

Sono Soci benemeriti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e lo hanno sottoscritto e le ulteriori persone fisiche indicate come tali dal Presidente.

Possono divenire Soci sostenitori dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche desiderose di contribuire a valorizzare la memoria artistica di Carlo Montarsolo. Possono essere Soci sostenitori anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti. Possono divenire Soci onorari dell’Associazione le persone fisiche che hanno particolari meriti nel campo della cultura e nella valorizzazione della memoria artistica di Carlo Montarsolo. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Art. 4) Decadenza, esclusione, recesso

Con decisione del Presidente può essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l’Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i Soci;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.

Nei casi indicati alla lettera d) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l’esclusione potrà avere luogo solo trascorsi 15 giorni da detto invito. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio con atto scritto indirizzato all’Associazione. Chi recede dall’Associazione non ha diritto alcuno sul patrimonio, né ha diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato all’Associazione.

Art. 5) Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a) Il Presidente

b) Il Consiglio Direttivo

c) L’Assemblea

Art. 6) – Retribuzioni

L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Resta comunque la possibilità di poter remunerare tramite compensi gli amministratori e i Soci che svolgono la loro attività a favore dell’Associazione. Ogni Socio avrà diritto comunque al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in nome e/o per conto dell’Associazione.

Art. 7) Il Presidente

Il Presidente viene nominato per la prima volta in seno all’atto costitutivo, dura in carica a tempo indeterminato, e successivamente è nominato dai Soci benemeriti. II Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha il potere di eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione.

Il Presidente sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti e può pertanto incassare somme, aprire conti correnti bancari e postali, gestire ogni tipo di rapporto con gli Istituti bancari, rilasciare liberatorie e quietanze e svolgere tutte le funzioni di tesoriere. Può anche rilasciare procure per singoli o più affari ad un membro del Consiglio Direttivo. Sono compiti del Presidente:

a) rappresentare l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

b) curare l’attività dell’associazione ed il programma annuale delle attività;

c) nominare i Soci benemeriti ed onorari

d) stabilire eventuali modifiche statutarie;

e) realizzare l’acquisto e l’alienazione di beni immobili e mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di contratti di mutuo, la concessione di pegni e/o ipoteche relativamente ai beni sociali, nonché la concessione di fidejussioni ed altre malleverie

f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e in merito alla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 8) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo coordina le attività dell’Associazione d’intesa con il Presidente, che ne nomina i componenti e ne determina la durata in carica. II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti tra i Soci benemeriti. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dal Presidente. II Consiglio Direttivo è investito dei poteri che il Presidente vorrà conferirgli.

Art. 9) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario di cui all’art. 5. Le riunioni sono valide con la presenza in ogni caso di almeno due componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.

Art. 10) L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati, benemeriti, sostenitori ed onorari. L’Assemblea esprime pareri non vincolanti circa le attività e le linee guida dell’Associazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è eseguita mediante comunicazione scritta da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea; l’avviso di convocazione sarà inviato a mezzo e-mail a tutti i soci e pubblicato sul sito dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea medesima. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa, inoltre, provvede a:

a) approvare il rendiconto economico-finanziario;

b) discutere ed approvare il programma annuale;

c) deliberare sulle modifiche al presente statuto.

Art. 11) Deliberazioni dell’Assemblea

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima. Le deliberazioni, in ogni caso, sono adottate a maggioranza dei votanti presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e ad esercitarlo anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell’Associazione e ciascun delegato non può farsi portatore di più di 10 deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta; il libro è depositato presso la sede sociale, dove è a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione. I verbali delle Assemblee restano esposti sul sito web per un periodo di 30 giorni dalla data della delibera.

Art. 12) Entrate dell’Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) le quote ordinarie dei Soci;

b) le entrate derivanti da oblazioni o da liberalità una tantum dei Soci o di terzi;

c) le erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, o da altri enti pubblici e/o privati;

d) i redditi derivanti dal suo patrimonio;

e) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’Associazione. II Consiglio Direttivo annualmente potrà stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione e la quota annuale d’iscrizione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento all’atto dell’adesione e al versamento delle quote annuali di iscrizione.

Art. 13) Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto consuntivo non possono essere distribuiti, anche indirettamente, ai Soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. È altresì vietato distribuire fondi o riserve formati con avanzi di precedenti esercizi. È nullo ogni patto contrario. Gli eventuali avanzi saranno pertanto interamente destinati al finanziamento delle iniziative di vario genere intraprese dall’Associazione nell’ambito delle finalità istituzionali.

Art. 14) Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Presidente, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe, oppure destinato a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso e in nessuna misura detto patrimonio potrà essere ripartito tra i Soci dell’Associazione.

Art. 15) Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno ed espresso riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 16) Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.